Art. 1.

      1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, terzo comma, dopo le parole: «dell'Università» sono inserite le seguenti: «o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome»;

          b) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa alla avvenuta micorrizazione»;

          c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese possono costituire consorzi volontari per la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo».